ICI 2010 |
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2010 SCADENZE: IL 16 GIUGNO 2010 scade il termine per il pagamento dell’acconto dell’imposta comunale sugli immobili. – DAL 1° AL 16 DICEMBRE 2010 si dovrà versare la rata di saldo e si calcola applicando le aliquote e le detrazioni per l’anno in corso da cui va sottratto quanto versato in acconto. E’ possibile versare l’imposta dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in un’unica soluzione a saldo, con la maggiorazione degli interessi legali nella misura del 3% annuo. DEVONO PAGARE L’I.C.I.: – I proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune; Ai sensi del DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008 , n. 93 a decorrere dal 2010 e’ esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992. ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2010 LEGGE 24/10/1996, N. 556 – L. 23/12/1996, N. 662 COME PAGARE. Chi versa l’imposta dopo il 16 giugno 2010 dovrà pagare una sanzione pari al 3,75% dell’imposta per il ritardo fino a 30 giorni e pari al 6% dell’imposta per il ritardo fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2008. A questo proposito vedi l’art. 13, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 472 del 18/12/2007. Inoltre dovranno essere pagati gli interessi moratori per i giorni di ritardo nella misura del 2,5% annuo fino al 31/12/2010 e del 3% annuo dal 1° gennaio 2011.
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8/10/2010