ICI 2011 |
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2011 SCADENZE: DEVONO PAGARE L’I.C.I.: Ai sensi del DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008 , n. 93 a decorrere dal 2008 e’ esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992. ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2011 LEGGE 24/10/1996, N. 556 – L. 23/12/1996, N. 662 COME PAGARE. Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato mediante: Castel Baronia, lì 03 maggio 2011 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ICI |
30/05/2008